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Condizioni generali per la fornitura di Arredi per ufficio



  1. Efficacia delle Condizioni Generali – Legge applicabile
    1.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano a tempo indeterminato e disciplinano qualsiasi contratto – come meglio definito di seguito (“Contratto/i”) – di volta in volta concluso tra Ingros Carta Giustacchini S.p.A. (“Fornitore”) e l’Acquirente e avente ad oggetto la fornitura di arredi per ufficio (“Prodotto/i”).
    1.2 Il testo delle Condizioni Generali è disponibile online sul sito: www.giustacchini.it/arredo-ufficio. Tutti i Contratti che verranno di volta in volta conclusi dal Fornitore saranno regolati dalle Condizioni Generali e dalla legge italiana. Eventuali condizioni generali dell’Acquirente non saranno mai applicabili, nemmeno parzialmente, se non espressamente accettate per iscritto dal Fornitore. A tal fine, non sarà rilevante alcun eventuale comportamento concludente del Fornitore, né saranno vincolanti per il Venditore eventuali condizioni richiamate dall’Acquirente in qualsiasi documentazione e/o comunicazione commerciale resa nota al Fornitore in qualsiasi fase della trattativa contrattuale.
  2. Conclusione del Contratto
    2.1 Il Contratto si conclude esclusivamente con l’accettazione – da parte dell’Acquirente – della proposta d’ordine di acquisto (“Proposta d’Ordine”) formulata dal Fornitore. In particolare, il Contratto si conclude mediante conferma conforme alla Proposta d’Ordine da parte dell’Acquirente (“Conferma”). Fino alla ricezione della Conferma da parte del Fornitore, le offerte ed i preventivi comunicati dal Fornitore o dai suoi agenti, rappresentanti e ausiliari non vincoleranno il Fornitore.
    2.2 Le Condizioni Generali si intendono conosciute dall’Acquirente in virtù della ricezione della Proposta d’Ordine del Fornitore. Le Condizioni Generali sono applicabili congiuntamente ai termini e alle condizioni della Proposta d’Ordine e, quindi, al Contratto concluso tra le parti sulla base della stessa. In caso di conflitto, le condizioni particolari di Contratto prevarranno sulle Condizioni Generali.
  3. Prezzi
    3.1 I prezzi dei Prodotti sono determinati in base al listino Ingros Carta Giustacchini S.p.A. in vigore al momento dell’emissione della Proposta d’Ordine e s’intendono al netto dell’IVA il Fornitore si riserva il diritto di modificare tale listino in ogni momento e senza preavviso. I prezzi indicati nel listino non comprendono le eventuali spese di trasporto, facchinaggio e/o montaggio, che verranno pertanto considerate separatamente in sede di offerta e riportate come voci autonome nell’ambito della Proposta d’Ordine. In particolare, tali voci verranno computate sulla base di una tariffa oraria o un costo a corpo dipendente da una serie di fattori (volume dei Prodotti – luogo di destinazione dei Prodotti – consegne al piano con o senza ascensore ecc.). In caso di richieste relative a Prodotti particolarmente voluminosi che richiedano l’impiego di mezzi attrezzati di sponda idraulica o necessitino di facchinaggio o debbano essere consegnati in zone a traffico limitato, ovvero qualora le operazioni di carico e scarico dei Prodotti rendano necessaria l’occupazione del suolo pubblico, l’Acquirente dovrà informare l’ufficio commerciale del Fornitore di tali peculiari condizioni di consegna in modo da consentire al Fornitore di valutare a priori il maggior costo della consegna, che sarà così quantificato nella Proposta d’Ordine e, in ogni caso, addebitato all’Acquirente in fattura.
    3.2 Con la trasmissione della Conferma, l’Acquirente sarà vincolato ai prezzi e alle condizioni previste nel listino Ingros Carta Giustacchini S.p.A. alla data di emissione della Proposta d’Ordine. Il Contratto si considererà concluso al momento della ricezione, da parte del Fornitore, della Conferma inviata dall’Acquirente, senza alcuna modifica della Proposta d’Ordine, entro il termine ivi indicato, debitamente firmata dall’Acquirente per accettazione.
  4. Consegna
    4.1 I Prodotti saranno resi disponibili per il ritiro presso il luogo indicato nella Proposta d’Ordine. L’Acquirente acquisterà la proprietà dei Prodotti al momento della consegna.
    4.2 Il Fornitore provvederà alla consegna di Prodotti particolarmente voluminosi, che richiedano l’impiego di mezzi attrezzati di sponda idraulica, necessitino di attività di facchinaggio, debbano essere consegnati in zone a traffico limitato oppure il cui scarico presupponga l’occupazione del suolo pubblico esclusivamente a fronte di una specifica richiesta scritta dell’Acquirente formulata anteriormente all’emissione della Proposta d’Ordine in cui siano rese note al Fornitore una o più della suddette circostanze. Qualora l’Acquirente omettesse di specificare tali circostanze, il Fornitore potrà liberarsi dalla propria obbligazione di consegna rendendo i Prodotti disponibili per il ritiro presso i propri magazzini o, alternativamente, eseguire la prestazione addebitando all’Acquirente i maggiori costi imprevisti e correlati alle suddette circostanze.
    4.3 I termini di consegna indicati nella Proposta d’Ordine si intendono a favore del Fornitore e comunque con l’applicazione di un ragionevole margine di tolleranza, sino a 30 giorni lavorativi. L’Acquirente dovrà sempre accettare la consegna dei Prodotti, anche in caso di consegne parziali.
    4.4 L’Acquirente riconosce che i tempi di consegna stimati dal Fornitore potrebbero subire differimenti a causa dei tempi di fabbricazione e trasporto dei Prodotti, laddove i fabbricanti del Prodotto o, comunque, i fornitori del Fornitore fossero inadempienti nei confronti di quest’ultimo. Nel caso in cui il Fornitore venisse a conoscenza di un ritardo – colpevole o incolpevole – dei propri fornitori suscettibile di pregiudicare il rispetto dei termini di consegna convenuti con l’Acquirente, dovrà informare quest’ultimo tempestivamente, per iscritto, del probabile differimento del termine di consegna, fornendo al contempo una ragionevole stima del ritardo previsto. In tal caso, qualora si verifichi un ritardo nella consegna dei Prodotti, il Fornitore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità, rinunciando l’Acquirente, ora per allora, a qualsivoglia pretesa e azione, incluse le azioni per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Qualora il ritardo nella consegna dei Prodotti rispetto al termine convenuto nella Proposta d’Ordine, per fatto diverso da circostanze di forza maggiore, dovesse risultare superiore a 30 giorni lavorativi, il Fornitore corrisponderà all’Acquirente a titolo di penale l’importo forfettario omnicomprensivo pari al 3% (tre percento) del valore dei Prodotti non consegnati per ciascuna settimana di ritardo, sino ad un massimo del 30% (trenta percento). Tale penale costituirà l’unico rimedio dell’Acquirente con riferimento ad eventuali danni derivanti dalla ritardata consegna dei Prodotti.
  5. Verifica dei Prodotti – Garanzia
    5.1 L’Acquirente, al momento della consegna ed alla presenza del trasportatore, dovrà controllare l’integrità dei colli consegnati ed il loro numero. Qualora l’Acquirente riscontrasse una differenza rispetto al numero dei colli o un danneggiamento degli stessi dovrà ritirare il materiale sottoscrivendo il DDT “con riserva” e specificando la problematica riscontrata. Dovrà altresì contattare immediatamente il Fornitore per denunciare la non conformità, quantitativa o qualitativa, dei Prodotti consegnati. In caso di omissione degli obblighi che precedono, l’Acquirente decadrà da qualsiasi azione proponibile nei confronti del Fornitore in relazione alla mancata conformità quantitativa e qualitativa dei colli consegnati.
    5.2 Il controllo dei Prodotti all’interno degli involucri consegnati dal Fornitore deve essere compiuto a pena di decadenza dall’Acquirente entro 24 ore dalla consegna, con obbligo d’immediata segnalazione degli eventuali difetti o discrepanze al Fornitore. Per tale controllo non è necessaria la presenza del trasportatore. Nel caso in cui l’Acquirente riscontrasse un vizio dei Prodotti, dovrà denunciare lo stesso per iscritto inviando al Fornitore una relazione contenente una dettagliata descrizione del vizio e allegare alla stessa la documentazione fotografica atta a comprovare l’esistenza del medesimo.
    5.3 In caso di montaggio/posa in opera, l’Acquirente dovrà verificare l’integrità dei Prodotti all’esito delle attività di montaggio, installazione e posa in opera in contraddittorio con i montatori e, in quella sede, segnalare tempestivamente eventuali danni/difetti dei Prodotti forniti. La denuncia di vizi o non conformità dei Prodotti dovrà essere annotata in un verbale, redatto in duplice copia, datato e sottoscritto dall’Acquirente e dal tecnico incaricato della posa in opera. L’annotazione dovrà contenere l’analitica descrizione dei difetti riscontarti dall’Acquirente e al verbale così predisposto dovrà essere allegata la documentazione fotografica che attesti l’esistenza del difetto lamentato. Il Fornitore non risponderà nei confronti dell’Acquirente in relazione ad eventuali vizi che siano contestati successivamente al completamento dell’attività di posa in opera e allestimento dei Prodotti o che non siano denunciati secondo la procedura descritta oppure nel caso in cui l’esistenza dei vizi denunciati non sia adeguatamente documentata.
    5.4 I Prodotti sono garantiti per 12 mesi da ogni difetto di materiale e di fabbricazione, salvo diversa indicazione, laddove sia prevista una diversa garanzia da parte del produttore. L’Acquirente dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio dei Prodotti al Fornitore specificandone dettagliatamente la natura per iscritto, entro i seguenti termini
    • entro 24 ore dalla consegna dei Prodotti, in caso di difetti apparenti;
    • entro 8 giorni di calendario dalla scoperta in caso di difetti occulti che siano conosciuti successivamente alla consegna.
    Nel caso in cui l’Acquirente non denunci tempestivamente al Fornitore il difetto di non conformità del/i Prodotto/i, la garanzia di cui al presente articolo non troverà applicazione.
    5.5 L’Acquirente non risponderà dei vizi derivanti da uso improprio dei Prodotti, caduta, manomissione, utilizzo d’accessori non originali o, in genere, da quant’altro dimostri un utilizzo inadeguato dei Prodotti. Sono in ogni caso espressamente escluse dalla garanzia tutte le parti dei Prodotti soggette ad usura e tutte le parti per cui non possibile verificare l’adeguatezza dell’uso.
    5.6 Qualora all’esito dell’attività di verifica dei Prodotti ai sensi del presente articolo l’Acquirente denunciasse al Fornitore l’esistenza di vizi dei Prodotti e il Fornitore, sulla base della documentazione trasmessa (verbale, fotografie, descrizione del difetto, etc.) ritenesse certa o comunque probabile l’esistenza del vizio lamentato, l’Acquirente avrà diritto alla riparazione o, laddove ciò non fosse possibile, alla sostituzione del Prodotto viziato. Resta inteso che eventuali reclami non consentiranno all’Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti dovuti al Fornitore.
    5.7 In caso di richiesta di assistenza per riparazione e/o manutenzione, queste verranno effettuate compatibilmente con i tempi di attesa dichiarati dai produttori. L’eventuale riparazione o sostituzione non potrà comunque essere intesa quale riconoscimento dell’esistenza e/o consistenza di eventuali difetti. Nel caso in cui le a riparazione dovesse essere effettuata nel luogo in cui si trova il Prodotto viziato (per via delle caratteristiche del medesimo o del vizio, oppure in quanto il trasporto risulterebbe antieconomico) la riparazione potrà essere effettuata esclusivamente a condizione che l’Acquirente conceda e al Fornitore e ai soggetti da lui designati l’accesso al luogo dove si trova il Prodotto da riparare.
    5.8 L’Acquirente non potrà avanzare richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto il lucro cessante o danni alla reputazione e perdite di avviamento derivanti da vizi dei Prodotti. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, l’eventuale responsabilità risarcitoria del Fornitore non potrà in alcun caso eccedere il valore pari al 50% (cinquanta percento) del prezzo del Prodotto.
  6. Pagamenti
    6.1 I pagamenti potranno essere eseguiti, alternativamente, tramite BB o RI.BA in base a quanto pattuito in fase di negoziazione.
    6.2 Se non diversamente convenuto, i termini di pagamento saranno:
    • acconto pari al 20% del prezzo contestualmente alla ricezione della Conferma;
    • saldo del restante 80% del prezzo a 30/60 giorni data fattura
    6.3 Il prezzo dei Prodotti e ogni altra somma da pagare a qualsiasi titolo al Fornitore si intendono dovuti – al netto – al domicilio del medesimo. In caso di mancato rispetto da parte dell’Acquirente dei termini e delle condizioni di pagamento, o di difficoltà finanziarie dell’Acquirente insorte dopo il perfezionamento del Contratto, così come in caso di mancato pagamento parziale e/o totale, il Fornitore sarà esonerato da qualsiasi obbligo di iniziare la produzione e/o di consegnare i Prodotti. L’esonero si applica sia ai Prodotti oggetto del Contratto inadempiuto che a Prodotti diversi da questi. In tali casi, l’Acquirente decadrà dal beneficio del termine e, conseguentemente, il Fornitore potrà esigere immediatamente il pagamento dell’intero credito, fermo il diritto di recedere dal Contratto e di trattenere – a titolo di liquidazione anticipata parziale del danno e salvo il diritto al risarcimento del maggior danno – le somme già corrisposte dall’Acquirente.
    6.4 L’Acquirente potrà far valere eventuali inadempimenti del Fornitore solo a condizione che abbia esattamente eseguito i pagamenti dovuti; eventuali inadempimenti del Fornitore non consentiranno all’Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti. Il ritardo, anche parziale, nei pagamenti nei termini pattuiti comporterà l’esclusione della garanzia per vizi dei Prodotti fino alla regolarizzazione dei pagamenti in sofferenza, nonché l’addebito automatico degli interessi, senza alcun preavviso, nella misura calcolata in base al tasso applicabile in caso di ritardo nel pagamento dei crediti derivanti da transazioni commerciali.
    6.5 I pagamenti dovranno essere sempre effettuati in valuta con corso legale in Italia. L’Acquirente conviene che eventuali variazioni intervenute in qualsiasi momento con riferimento alle condizioni economiche e di mercato, nonché alle fluttuazioni valutarie, ai tassi di interesse e simili non potranno mai rappresentare o essere interpretate come un evento di forza maggiore e/o casi di eccessiva onerosità tali da liberare l’Acquirente dalle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti del Fornitore. Di conseguenza, l’Acquirente sopporterà qualsiasi conseguenza dannosa e/o perdita causata da uno dei suddetti eventi o circostanze, fino alla completa ed esatta esecuzione di qualsiasi Contratto.
  7. Forza Maggiore – Eccessiva Onerosità Sopravvenuta
    7.1 Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza Maggiore”) tale da impedire ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte che subisce l’evento (“Parte Interessata”) provi che:
    a) tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
    b) l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto;
    c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.
    7.2 Qualora una parte non possa eseguire una o più delle proprie obbligazioni a causa dell’omessa esecuzione della prestazione di un terzo necessaria per l’adempimento del Contratto (ad esempio, un fornitore strategico del Fornitore sia in ritardo nella consegna), detta parte potrà invocare questa clausola ed essere qualificata come Parte Interessata nella misura in cui i requisiti di cui al paragrafo precedente siano soddisfatti con riferimento al terzo. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi elencati di seguito soddisfino le condizioni del paragrafo precedente della presente clausola:
    a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
    b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
    c) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
    d) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, ius superveniens, e atti amministrativi ablatori, inclusa l’espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
    e) epidemia, pandemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
    f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
    g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.
    Le Parti convengono che qualsiasi cambiamento si verifichi in qualsiasi momento con riferimento alle condizioni economiche e di mercato, nonché alle fluttuazioni valutarie e simili, nel luogo del domicilio dell’Acquirente non potrà mai rappresentare e / o essere interpretato come Evento di Forza Maggiore o causa di eccessiva onerosità sopravvenuta, in relazione alle obbligazioni di presa in consegna e di pagamento in capo all’Acquirente. La Parte Interessata è tenuta a notificare senza ritardo all’altra il verificarsi dell’Evento di Forza Maggiore.
    7.3 Nel caso in cui trovi applicazione questa clausola, la Parte Interessata sarà esonerata dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento. L’altra parte potrà al contempo sospendere l’adempimento dei propri obblighi, se del caso, non appena abbia ricevuto la comunicazione di cui all’art. 7.2 dalla Parte Interessata.
    7.4 Ove l’effetto dell’impedimento o dell’Evento di Forza Maggiore invocato sia temporaneo, le conseguenze di cui al paragrafo che precede si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l’impedimento inibisca alla Parte Interessata l’adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte Interessata dovrà informare l’altra non appena l’impedimento cessi di pregiudicare l’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali e – contestualmente – riprendere l’esecuzione del Contratto.
    7.5 La Parte Interessata dovrà adottare tutte le misure utili a limitare gli effetti dell’evento invocato sull’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le Parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al Contratto, ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto dandone comunicazione all’altra entro un periodo ragionevole. Il Contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti qualora la durata dell’impedimento cagionato da un Evento di Forza Maggiore ecceda 90 giorni.
    7.6 Qualora il Fornitore provi che:
    a) l’adempimento dell’obbligo di consegna o obblighi ad esso strumentali sono diventati eccessivamente onerosi a causa di un evento estraneo al suo ragionevole controllo di cui il egli non poteva ragionevolmente tenere conto al momento della conclusione del Contratto (ad esempio, il reperimento dei Prodotti sul mercato sia divenuto eccessivamente costoso o richieda tempistiche inattese a causa di eccezionali condizioni di mercato determinatesi in conseguenza di eventi straordinari);
    b) non avrebbe potuto ragionevolmente evitare il verificarsi di tale evento o delle sue conseguenze,
    le parti dovranno negoziare in buona fede condizioni contrattuali alternative che consentano di mantenere sostanzialmente inalterato l’equilibrio economico del Contratto. Qualora le parti non fossero in grado di concordare termini contrattuali alternativi, il Fornitore potrà domandare la risoluzione del Contratto.
  8. Privacy– Il Fornitore informa l’Acquirente di essere il Titolare del trattamento e che i suoi dati personali saranno raccolti e trattati secondo le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni. Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per la sottoscrizione delle presenti CGV e il loro trattamento è lecito e necessario per l’esecuzione dell’eventuale rapporto contrattuale tra le Parti in merito alla fornitura dei Prodotti, ai sensi dell’art. 6 del Reg. REG 2016/679. Si precisa inoltre che i suddetti dati saranno trattati su supporto cartaceo e/o con mezzi automatizzati e potranno essere comunicati a società controllanti, controllate e collegate, enti, consorzi, banche e associazioni operanti in Italia e all’estero. L’Acquirente potrà in ogni momento esercitare i diritti a lui riconosciuti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del REG UE 2016/679. Con la sottoscrizione delle presenti CGV, l’Acquirente esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
  9. Competenza esclusiva – Qualsiasi controversia derivante dal Contratto o ad esso connessa sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Brescia.